Arte italiana all’estero, come fare

Dopo l’evento di inaugurazione del 10 Settembre scorso della mostra di pittura-scultura (che ospita trenta artisti) dal suggestivo titolo “Il labirinto – Dialogo con Minosse” e della serie di iniziative organizzate dall’associazione “Liberi Artisti della provincia di Varese” (ALAPV), sabato 9 Ottobre si è tenuta presso la medesima iconica Sala Veratti in Varese una istruttiva e brillante conferenza “Diritto dell’arte alla frontiera”, sul tema della attuale legislazione italiana per i casi di trasferimento all’estero di opere eseguite in Italia.

Invitata da Nicoletta Romano, presidente dell’Associazione ALAPV, la relatrice Tiziana Zanetti – laureata in giurisprudenza ed esperta in materia di ‘Patrimonio culturale’ con particolare interesse per le questioni relative al rapporto tra arte e diritto nonché alla “tutela collaborando con soggetti pubblici e privati”- ha fatto emergere, a beneficio di artisti e collezionisti, aspetti di indubbio interesse su aspetti non molto conosciuti ma fondamentali in campo giuridico-fiscale-commerciale e anche penale.

Come specificato da Nicoletta Romano durante l’iniziale momento di presentazione,  negli ultimi anni Tiziana Zanetti “si è dedicata in maniera particolare allo studio di casi giudiziari aventi a soggetto reati contro i beni culturali propri, in particolare relativi alla circolazione internazionale”. La relatrice è anche docente del seminario di diritti e patrimonio artistico presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Innumerevoli sono i suoi articoli e pubblicazioni, tra cui un libro interessantissimo “Il diritto e il rovescio dell’opera d’arte”, utile per capire quello che accade soprattutto se si vuole esportare un’opera, cosa che “presuppone la conoscenza di aspetti giuridici, essendo una materia piuttosto complicata”.

“Il tema della circolazione delle opere d’arte è un tema molto complesso”, ha esordito Tiziana Zanetti. Il diritto dell’arte alla frontiera, intendendo il confine, quel perimetro, che ha a che fare con fattori geo-politici e amministrativi, verte su cosa succede quando l’opera d’arte oltrepassa questo confine.

“Quando parliamo di diritto dell’arte parliamo di una materia ibrida, che riguarda sia il diritto che l’arte. Il diritto dell’arte va sùbito al cuore di una comunità perché il patrimonio culturale ed artistico è elemento essenziale per una comunità, anche per il suo benessere, per il suo futuro”.

La prima attenzione riguarda il “che cosa è un bene culturale”. Se una ‘cosa’ è un ‘bene culturale’ si applica la normativa di tutela e quindi il legislatore ha dovuto trovare dei criteri per la definizione. Anzitutto la distinzione tra beni culturali pubblici e privati. Per i primi si ha una presunzione di culturalità (per legge): il riferimento legislativo è il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Per quanto riguarda i beni privati, essi possono diventare ‘bene culturali’ – ha sottolineato Tiziana Zanetti – quando vengano sottoposti alla verifica, al giudizio tecnico dell’amministrazione pubblica incaricata di questa funzione, che riconosce che in quei beni c’è un interesse culturale: in tal caso si pongono vincoli per l’esportazione definitiva e lo Stato potrebbe decidere di acquistarli (acquisto coattivo); lo spostamento in ambito nazionale di un’opera dichiarata bene culturale deve comunque essere comunicato.

Esiste dunque una serie di vincoli. Il diritto dell’arte “patrimonio culturale” mette subito in evidenza due diritti costituzionalmente riconosciuti: uno, quello che fa riferimento all’art. 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela il patrimonio storico artistico e dunque riconosce che quei beni sono talmente importanti per una comunità che è necessario tutelarli.

Dall’altra parte, la Costituzione riconosce anche il diritto di colui che possiede l’opera, il pieno esercizio della proprietà privata. E allora il “diritto dell’arte” mette in una situazione di confronto, da una parte il diritto del privato di disporre liberamente della propria opera e, dall’altra, lo Stato quando ritiene che l’opera sia così importante dispone dei vincoli sull’opera d’arte limitando la disponibilità e la fruibilità da parte del privato facendo prevalere l’interesse pubblico.

Troviamo la maggior parte delle norme di riferimento – ha esplicitato Tiziana Zanetti – nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, decreto legislativo entrato in vigore nel 2004 e in particolare al capo 5° “Circolazione in ambito internazionale”.

In realtà la tutela dei beni culturali data fin dall’antichità, dall’epoca romana ma ancor prima (creazione di falsi e copie): l’attenzione nei confronti delle opere d’arte esiste dunque fin dal passato, una salvaguardia che presenta qualche eccezione in alcuni periodi storici (ad es. epoca napoleonica o nazista) con episodi di spoliazioni o devastazioni del nostro patrimonio artistico.

Già nel 1602, in un’epoca di grande ‘bellezza’ artistica, il Granducato di Toscana con una deliberazione stabilì la necessità di disporre di una “licenza”, cioè un’autorizzazione, nel caso un soggetto avesse voluto esportare un’opera, licenza da richiedere al ‘luogotenente dell’Accademia del disegno’: nel caso infatti quell’opera si fosse persa o non fosse più rientrata nel Granducato, ciò avrebbe costituito una grande perdita per tutti, un depauperamento.

Nel periodo a noi contemporaneo vale il medesimo criterio di tutela: oltre al citato Codice del 2004 il legislatore ha introdotto delle novità importanti che riguardano la circolazione internazionale delle opere, in particolare l’art. 1 comma 175-176 del “DDL Concorrenza n. 124” del 2017. Si notano due aspetti:

la “legge Concorrenza” ha anzitutto innalzato l’età della ‘cosa’ che può diventare ‘bene culturale’, portandola a 70 anni: quindi la storicizzazione del bene culturale è stata aumentata di 20 anni, rispetto ai 50 di prima. Ma l’altra grande significativa modifica è l’introduzione della soglia unica economica pari a 13.550 euro.

Si è stabilito cioè che nel caso in cui si tratti di un’opera d’arte di autore non più vivente, con data esecuzione superiore a 70 anni e di valore economico inferiore a 13.500 euro, un’opera possa essere esportata solo con “Autocertificazione” (ottemperando comunque le norme contenute nei ‘decreti attuativi’).

Qualora invece si tratti di un’operadi interesse culturale, di autore non più vivente, con data esecuzione superiore ai 70 anni ma di valore superiore a 13.500 euro, per poterla esportare (definitivamente o temporaneamente per mostre), si ha bisogno di un “Attestato di libera circolazione”: e se lo Stato riconosce che quel bene è talmente importante per una comunità che è necessario tutelarlo, lo può vincolare.

Per quanto riguarda la questione dell’attribuzione del valore dell’opera – ha esplicitato Zanetti – tale valore (uguale o inferiore ai 13500 euro) come comprovarlo?

Nel successivo Decreto ministeriale n. 246 del 2018 si dà notizia di quali siano i riferimenti a cui attenersi, e sulla necessità o meno di richiedere ‘Attestato di libera circolazione’: ecco allora la necessità di disporre di fatture di aggiudicazione o di compravendita delle opere (importanza di ricostruire la provenienza delle opere del passato). L’altra grossa questione è quella dell’autenticità delle opere, che tuttavia – ha esplicitato Zanetti – richiederebbe altrettanto tempo per trattarlo.

Nel concludere l’incontro la relatrice ha sottolineato l’importanza di conoscere le regole in questo complesso settore della disciplina della tutela del patrimonio artistico.

“Mi devo affidare a delle competenze e a delle conoscenze anche extra giuridiche; se devo individuare e definire una determinata opera ho bisogno di uno storico dell’arte, e magari di un restauratore, ho bisogno di figure che abbiano una competenza che va al di là della mia meramente sfera giuridica, perché solo loro possono inquadrare la complessità di quella che è la seconda parte dell’enunciato “diritto e arte patrimonio culturale”.

E allora anche il semplice cittadino – ha concluso Zanetti – deve essere attento al discorso dell’arte, attento a quanto succede intorno, affinché la tutela del patrimonio non sia solo una preoccupazione legislativa. Quindi non è solo il danneggiamento, la distruzione, il vandalismo, è in realtà il non rispetto del valore, il non rispetto della ‘sacralità’ di quel bene.

Comprendere, in definitiva, quanto il patrimonio culturale possa essere una grande opportunità per la formazione dell’individuo e quanto la conoscenza delle regole sia fondamentale affinché tutti possiamo fruire di tale bene.

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